Fonte: A.N.I.V.P.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) si è pronunciato sul ricorso che alcuni Istituti di Vigilanza Privata del napoletano avevano inoltrato contro il DM 269/2010. Con sentenza n. 2703/2013 del 15 marzo 2013, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato accogliendo i soli punti indicati in motivazione. In assoluta sintesi così riassumibili:
1) non si può predeterminare una capitale sociale di importo maggiore rispetto a quanto previsto dal codice civile;
2) l’obbligo di applicazione integrale del CCNL di categoria e della contrattazione di 2° livello può rilevare solo ai fini delle sanzioni della sospensione o revoca della licenza e non ai fini del rilascio della stessa;
3) il titolare di licenza può rivestire la qualifica di G.p.G. ma neanche può esercitare contemporaneamente le due attività;
4) il corso di livello universitario di cui alla norma UNI 10459:1995 deve intendersi previsto solo per gli operatori che richiedono il rilascio della prima autorizzazione;
5) non è corretta la previsione dell’allegato D punto 3.b.1. nella parte in cui, a giudicio del Collegio, si impone agli Istituti di Vigilanza di effettuare il servizio di piantonamento presso Aziende Pubbliche o Private del Settore Energetico, presso quelle del Settore Comunicazione, presso le Raffinerie (ecc.), in quanto le G.p.G non esercitano funzioni pubbliche e non svolgono attività sostitutive di quelle dell’Autorità di Polizia.
6) censurata la previsione (contenuta nel Vademecum Operativo del Ministero dell’Interno) ove si prevedeva l’affidamento dei servizi in essere ad altri operatori in caso di sospensione di licenza.